Statuto

STATUTO

ART. 1. GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

È costituita una fondazione denominata:

 “FONDAZIONE PAdomani ETS”.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017), facente parte del più vasto genere di Fondazione, disciplinato dal Codice Civile e dalle leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione ha un fondo di dotazione iniziale di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) costituito dai fondatori ed ha durata a tempo indeterminato.

A seguito dell’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, a cura del notaio rogante, la Fondazione assume personalità giuridica ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 Codice Terzo Settore

ART. 2.  SEDE

La Fondazione ha sede legale e amministrativa in Caserta, all’attuale indirizzo alla via San Carlo 126 e successivamente determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere in via accessoria e strumentale, rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

ART. 3  SCOPI E ATTIVITÀ

La Fondazione non ha fine di lucro e i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari.

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico delle fondazioni di partecipazione, nell’ambito del più vasto genere fondazione, così come disciplinato specificamente dal cd. Codice del Terzo Settore e dagli articoli 14 e seguenti del C.C. e dalle altre norme vigenti in materia.

La Fondazione per il raggiungimento dei propri scopi statutari, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati.

La Fondazione si propone, con esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, così come indicate nell’art. 5 Codice Terzo Settore,  e precisamente le attività aventi ad oggetto:

– educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

– formazione universitaria e post-universitaria;

– ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 codice Terzo Settore;

– servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.

La Fondazione si propone in particolare di
1. supportare le riforme e la diffusione dell’innovazione amministrativa nell’ambito della Pubblica Amministrazione intesa come Parlamento ed il Governo, le Regioni, gli Organi dello Stato, le Autonomie Locali, gli Enti Pubblici economici e non, ed ogni ulteriore articolazione dovesse, per legge intervenire anche attraverso la diffusione di informazioni, norme e interpretazioni giurisprudenziali e dottrinarie e la predisposizione di newsletter e riviste specializzate realizzate attraverso i propri uffici o anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati terzi;
2. supportare le amministrazioni pubbliche per gli aspetti tecnico scientifici legati all’attuazione delle misure previste dal PNRR 2021-2026 e comunque in tema di sviluppo delle misure attuative degli indirizzi forniti dalla programmazione economica europea;
3. svolgere azione di monitoraggio, analisi, indirizzo scientifico e sperimentazione, nella formazione di norme legislative;
4. elaborare proposte e progetti in tutte le materie di interesse delle P.A. e, ove richiesto, attraverso attività di aggiornamento, formazione e assistenza tecnica;
5. prestare opera di assistenza tecnico-giuridica, servizi e ogni attività necessaria allo scopo a tutti gli Enti per il miglioramento dei compiti di istituto, curando un adeguato aggiornamento con studi, consulenze, pubblicazioni di riviste del settore e giornali, istituire gruppi di studio ed in particolare:
a. fornire assistenza alle amministrazioni nello svolgimento delle loro attività istituzionali, per la modernizzazione e l’innovazione delle strutture organizzative in funzione dello sviluppo economico ed occupazionale del territorio;
b. fornire assistenza alle pubbliche amministrazioni nei processi di devoluzione di funzioni amministrative dello Stato alle regioni e agli enti locali, anche mediante l’attivazione di servizi idonei ad agevolare il decentramento di funzioni;
c. fornire assistenza tecnica, supporto e contenuti alle pubbliche amministrazioni, al fine di migliorare la comunicazione tra le amministrazioni pubbliche e verso cittadini e imprese, anche attraverso l’attivazione e il supporto operativo di canali di comunicazione diretta, utilizzabili dai cittadini stessi;
d. sviluppare, anche d’intesa con altre amministrazioni e organizzazioni italiane e di altri Paesi, progetti di cooperazione internazionale volti allo sviluppo dei sistemi amministrativi;
e. fornire assistenza tecnica per l’attuazione delle politiche comunitarie con particolare riferimento all’utilizzo dei fondi strutturali europei.
6. promuovere soluzioni innovative e, soprattutto, lo scambio e la condivisione di buone esperienze tra le Pubbliche Amministrazioni;
7. svolgere l’attività di centro di ricerca avanzata nel campo degli studi sulla Pubblica Amministrazione;
8. partecipare al sistema regionale e nazionale dell’offerta formativa tenuto conto degli standard minimi richiesti dalla programmazione di settore allo scopo di:
a. predisporre modelli formativi idonei a favorire la qualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche per l’acquisizione di nuove professionalità, anche mediante l’organizzazione di corsi;
b. sperimentare nuove modalità formative idonee a valorizzare l’apprendimento a mezzo di internet ed assicurare la formazione continua nelle amministrazioni pubbliche;
c. rendere un supporto per la valutazione della qualità dei servizi e delle offerte formative, nonché della loro rispondenza ai requisiti di volta in volta richiesti dall’ente;
d. favorire attraverso appositi interventi formativi il percorso di internazionalizzazione delle amministrazioni pubbliche.

ART. 4. ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti o in detenzione;
c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
f) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte di attività;
g) istituire e/o erogare premi e borse di studio;
h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dei mezzi ausiliari dell’editoria, secondo la normativa vigente, degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 5. ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 6. PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della fondazione è composto:
A) dal fondo di dotazione:
– rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione della trasformata associazione, di valore pari ad Euro 30000,00 (trentamila virgola zero zero) e comunque non inferiore a quanto previsto nell’art. 22 del Codice del Terzo settore;
– incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
– costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:
– dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
– da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
– da eventuali contributi attribuiti dall’Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
– da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, dai Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
– dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
– dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART. 6. ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno, sempre che particolari necessità non ne impongano il rinvio entro la data del 30 giugno, il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell’art. 13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell’art. 14 del Codice del Terzo settore.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 7. MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

— Fondatori;

— Partecipanti.

I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l’esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d’ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all’esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ART. 8. FONDATORI

Sono Fondatori i soggetti che hanno costituito la Fondazione.

ART. 9. PARTECIPANTI

Possono divenire “Partecipanti”, le persone fisiche e le persone giuridiche private e pubbliche, che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all’incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d’opera o di qualsiasi elemento dell’attivo suscettibile di valutazione economica.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

L’ammissione del Partecipante è fatta con delibera a maggioranza assoluta del Consiglio di Amministrazione su domanda dell’interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull’istanza di pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

ART. 10. DECADENZA E RECESSO

Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell’esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

— estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

— apertura di procedure di liquidazione;

— liquidazione giudiziale e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.

I Fondatori possono decadere, oltre che nei casi previsti sopra, qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo.

ART. 11. ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

— il Consiglio d’Indirizzo;

— l’Assemblea di Partecipazione;

— il Consiglio di Amministrazione;

— il Presidente;

— l’Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti, quest’ultimo nei casi in cui è obbligatoria la nomina.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

ART. 12. CONSIGLIO D’INDIRIZZO

Il Consiglio d’Indirizzo è composto dai Fondatori e approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare:

— approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;

— approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all’erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

— determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

— nomina, determinandone il compenso, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, che in ogni caso devono rappresentare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

— nomina, determinandone il compenso, l’organo di controllo, anche monocratico;

— nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;

— delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l’azione di responsabilità;

— delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell’aggiornamento disposto al comma 2 dell’art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;

— delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;

— delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza “dell’assemblea”.

Il Consiglio d’Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ART. 13. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 14. ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto, è istituita l’Assemblea di Partecipazione. L’Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all’anno.

L’Assemblea di Partecipazione:

— nomina due componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre i cinque nominati dai fondatori;

— formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

L’Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Delle riunioni dell’Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ART. 15 DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

L’Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

In seconda convocazione L’Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 16. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 7 (sette) membri, compreso il Presidente, in base a decisione  del Consiglio di Indirizzo, nominati, se fissati nel numero di cinque, dal Consiglio di Indirizzo, se fissati nel numero di sette, cinque dal Consiglio di Indirizzo e due dall’Assemblea di partecipazione.

Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all’approvazione del bilancio al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

— predispone i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all’approvazione del Consiglio d’Indirizzo;

— predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d’Indirizzo per l’approvazione;

— delibera in ordine all’accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;

— predispone il bilancio di esercizio;

— individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;

— nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell’incarico.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato d’iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all’informazione di tutti i membri.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell’ufficio e dimostrate.

ART. 17. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio d’Indirizzo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione ed è il Presidente della Fondazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ART. 18. ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

L’organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali e delle società di revisione legale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell’art. 30 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell’art. 31 del Codice del Terzo settore.

ART. 19.  DIRETTORI DELLA FONDAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione nomina i seguenti direttori con incarico triennale rinnovabile:

  • Il Direttore Scientifico che coordina le attività di ricerca e formazione e le attività conferite dal Consiglio di Amministrazione.
  • Il Direttore Amministrativo che supervisiona, coordina ed organizza l’aerea amministrativa, contabile e finanziaria dell’impresa.
  • Il Direttore tecnico operativo che cura le relazioni commerciali con soggetti pubblici e privati esterni in ordine agli obbiettivi della fondazione e svolge le attività conferite dal Consiglio di Amministrazione.

ART.  20. COMPOSIZIONE E NOMINA DEL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è organo di indirizzo scientifico culturale della Fondazione.

È composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nelle materie che possono avere attinenza con le finalità, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione. I membri del Comitato scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili

L’incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca in qualsiasi momento da parte del Consiglio di Amministrazione, senza necessità di motivazione.

ART. 21.  FUNZIONAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è diretto da un Direttore scientifico nominato dal Consiglio di amministrazione che ha il compito di convocare le riunioni, coordinare i lavori, e rapportarsi con il Consiglio di Amministrazione e con il Consiglio Generale per la definizione dei programmi e delle attività della Fondazione.

In particolare, il Comitato scientifico propone al Consiglio Generale il programma generale annuale e pluriennale delle iniziative.

Il Comitato si riunisce su convocazione del Direttore del Comitato scientifico o del Presidente della Fondazione. Dovrà inoltre riunirsi ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata, con l’indicazione degli argomenti da trattare, almeno tre dei suoi componenti, il Presidente della Fondazione o il Direttore. Alle riunioni del Comitato partecipano il Presidente e il Direttore della Fondazione.

ART. 22. ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d’Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo Settore, previo parere favorevole dell’Ufficio di cui all’art. 45 del Codice del Terzo Settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 23. CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato: Scognamiglio Michele – Vincenzo Ferrante – Pizza Giovanni – Tommaso Ventre – Maria Maddalena Fabozzo – Carmine Caso – Monica Buonpensiero – Ferrante Daniela – notaio Gabriella Vignola L.S.