Risorse PNRR: chiarimenti sulla Piattaforma ReGIS

FAQ n. 2 – Servizio Supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale. Pubblichiamo la risposta alla domanda “Come inserire l’eventuale avanzo? L’importo è messo a bilancio vincolato?”

In merito alle domande poste si rimanda alla normativa contabile di riferimento e alle indicazioni dell’Amministrazione competente in materia. A titolo indicativo e non vincolante si suggerisce di visionare la FAQ ARCONET n. 48 pubblicata sul sito del MEF RGS che disciplina le modalità di contabilizzazione di detti fondi prevedendo:

– al punto b) che “Alla fine dell’esercizio, nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, le risorse accertate confluiscono nel risultato di amministrazione e, trattandosi di risorse vincolate, possono essere applicate al bilancio di previsione del triennio successivo. L’utilizzo di tali risorse è consentito anche agli enti in disavanzo in deroga ai limiti previsti dall’art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 15, comma 3 DL n. 77 del 2021).

– al punto c) la FAQ 48 prosegue prevedendo “Per le risorse del PNRR e del PNC, trattandosi di entrate vincolate, gli enti possono variare il bilancio fino al 31 dicembre per iscrivere nuove o maggiori entrate, stanziare i correlati programmi di spesa e procedere con l’accertamento delle relative entrate (art. 175, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 267 del 2000 e art. 51, comma 6, lettera a del d.lgs. n. 118 del 2011). Dal 2021 al 2026, gli enti locali possono variare il bilancio anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti (art. 15, comma 4-bis DL n. 77 del 2021).” Una volta confluite nell’avanzo di amministrazione vincolato dette somme possono essere reiscritte nel bilancio dell’esercizio successivo nel rispetto del cronoprogramma di spesa, anche nel caso di enti che chiudano in disavanzo ai sensi dell’art. 15 c. 3 del D. L. 77/2021.